CONI INFORMA: certificazioni mediche

Numero 1 del 16 settembre 2013

 A cura del  Dott. Sergio Zita  Responsabile sportello CONInforma

LE CERTIFICAZIONI SPORTIVE

 L’Italia è stata la prima nazione al mondo non solo ad adottare norme per la Tutela della Salute

degli Sportivi, aspetto questo di grande rilevanza sociale, ma anche ad attivare le Scuole di

Specializzazione in Medicina dello Sport.

 Condizioni queste che fanno della nostra nazione un punto di riferimento e di tentativi di

imitazione. Infatti, prestigiose Organizzazioni Internazionali come il C.I.O. (Comitato Olimpico

Internazionale), nonché il mondo scientifico internazionale, indicano, per eccellenza raggiunta in

questo campo, “il Modello Italia”.  Grazie a queste disposizioni, a questa attività di prevenzione, in Italia i casi annuali di morte

improvvisa da sport sono inferiori rispetto a quelli registrati a livello mondiale: in Italia si registra

1 episodio su 1 milione – 1 milione e mezzo, nel mondo si registra 1 episodio su 300 mila.

Le più recenti disposizioni in materia di tutela della Salute degli Sportivi, hanno riguardato gli

AMATORI – il decreto del 24/04/2013 pubblicato il 20/07/2013 “Disciplina della certificazione

dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di

defibrillatori semi-automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” – e l’articolo 42-bis della

legge del 09/08/2013 n. 98 (conosciuta come il Decreto del Fare).

I due disposti hanno suscitato alcuni dubbi interpretativi. Anche la Federazione Medico

Sportiva Italiana (F.M.S.I.), per tramite del proprio Presidente Prof. Maurizio Casasco, ha

presentato al Ministero della Salute alcuni quesiti. La risposta dal Ministero della Salute è arrivata

con una nota, in data 11/09/2013, che si può così sintetizzare:

1° – decade l’obbligo della Certificazione per l’attività Ludico-Motoria e Amatoriale;

2° – al Medico Specialista in Medicina dello Sport, al Medico di Medicina Generale e al Pediatra

di Libera Scelta viene confermata la “PODESTA’ CERTIFICATORIA” per il rilascio della

certificazione alla pratica di Attività Sportiva NON AGONISTICA.

A tali Medici Certificatori è affidata la valutazione di richiedere ulteriori esami clinici compreso

l’elettrocardiogramma.

3° – alle tre figure mediche innanzi indicate è attribuito anche il compito di certificazione per le

attività di particolare ed elevato impegno cardio-vascolare, patrocinate da Federazioni Sportive,

Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva (art.4 del D.M. 24/04/2013 conosciuto come

“Decreto Balduzzi”).

Restano invariate, ad oggi, le disposizioni riguardanti la certificazione per le Attività

Agonistiche:

la competenza di questa certificazione è della A.S.L. che la esercita o tramite propri Medici

Specialisti in Medicina dello Sport o tramite Specialisti in Medicina dello Sport accreditati o

autorizzati per questa funzione

CONI – Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 176/13

Oggetto: Art. 42 bis legge 9 agosto 2013, n. 98 – Soppressione dell’obbligo di

certificazione sanitaria per l’attività ludico-motoria e amatoriale.

Nell’ambito della legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 63/L

alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) che ha convertito in legge, con

modificazioni, il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “decreto del fare”), è contenuta

una importante disposizione (art. 42-bis) in materia di certificazione sanitaria per l’attività

ludico-motoria e amatoriale, che modifica profondamente le precedenti previsioni

contenute al riguardo nell’art. 7 della legge 8 novembre 2012 n. 189, e in particolare nel

recente decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

La norma in questione recita testualmente “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini

promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale

di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione

per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-

legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre

2012 n. 189 e dal decreto del Ministro della Salute 24 aprile 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. Rimane l’obbligo di certificazione presso il

medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri

di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di

ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma”

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale “è definita amatoriale

l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive

Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva

riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al

raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non

regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in

proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”.

Delegazione di Campobasso

Via G. Carducci, 4/M – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874/90142 – Fax 0874/90141 – e-mail: campobasso@coni.it

 

 

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