Numero 1 del 16 settembre 2013
A cura del Dott. Sergio Zita Responsabile sportello CONInforma
LE CERTIFICAZIONI SPORTIVE
L’Italia è stata la prima nazione al mondo non solo ad adottare norme per la Tutela della Salute
degli Sportivi, aspetto questo di grande rilevanza sociale, ma anche ad attivare le Scuole di
Specializzazione in Medicina dello Sport.
Condizioni queste che fanno della nostra nazione un punto di riferimento e di tentativi di
imitazione. Infatti, prestigiose Organizzazioni Internazionali come il C.I.O. (Comitato Olimpico
Internazionale), nonché il mondo scientifico internazionale, indicano, per eccellenza raggiunta in
questo campo, “il Modello Italia”. Grazie a queste disposizioni, a questa attività di prevenzione, in Italia i casi annuali di morte
improvvisa da sport sono inferiori rispetto a quelli registrati a livello mondiale: in Italia si registra
1 episodio su 1 milione – 1 milione e mezzo, nel mondo si registra 1 episodio su 300 mila.
Le più recenti disposizioni in materia di tutela della Salute degli Sportivi, hanno riguardato gli
AMATORI – il decreto del 24/04/2013 pubblicato il 20/07/2013 “Disciplina della certificazione
dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di
defibrillatori semi-automatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” – e l’articolo 42-bis della
legge del 09/08/2013 n. 98 (conosciuta come il Decreto del Fare).
I due disposti hanno suscitato alcuni dubbi interpretativi. Anche la Federazione Medico
Sportiva Italiana (F.M.S.I.), per tramite del proprio Presidente Prof. Maurizio Casasco, ha
presentato al Ministero della Salute alcuni quesiti. La risposta dal Ministero della Salute è arrivata
con una nota, in data 11/09/2013, che si può così sintetizzare:
1° – decade l’obbligo della Certificazione per l’attività Ludico-Motoria e Amatoriale;
2° – al Medico Specialista in Medicina dello Sport, al Medico di Medicina Generale e al Pediatra
di Libera Scelta viene confermata la “PODESTA’ CERTIFICATORIA” per il rilascio della
certificazione alla pratica di Attività Sportiva NON AGONISTICA.
A tali Medici Certificatori è affidata la valutazione di richiedere ulteriori esami clinici compreso
l’elettrocardiogramma.
3° – alle tre figure mediche innanzi indicate è attribuito anche il compito di certificazione per le
attività di particolare ed elevato impegno cardio-vascolare, patrocinate da Federazioni Sportive,
Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva (art.4 del D.M. 24/04/2013 conosciuto come
“Decreto Balduzzi”).
Restano invariate, ad oggi, le disposizioni riguardanti la certificazione per le Attività
Agonistiche:
la competenza di questa certificazione è della A.S.L. che la esercita o tramite propri Medici
Specialisti in Medicina dello Sport o tramite Specialisti in Medicina dello Sport accreditati o
autorizzati per questa funzione
CONI – Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 176/13
Oggetto: Art. 42 bis legge 9 agosto 2013, n. 98 – Soppressione dell’obbligo di
certificazione sanitaria per l’attività ludico-motoria e amatoriale.
Nell’ambito della legge 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 63/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) che ha convertito in legge, con
modificazioni, il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “decreto del fare”), è contenuta
una importante disposizione (art. 42-bis) in materia di certificazione sanitaria per l’attività
ludico-motoria e amatoriale, che modifica profondamente le precedenti previsioni
contenute al riguardo nell’art. 7 della legge 8 novembre 2012 n. 189, e in particolare nel
recente decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
La norma in questione recita testualmente “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini
promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale
di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione
per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-
legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012 n. 189 e dal decreto del Ministro della Salute 24 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. Rimane l’obbligo di certificazione presso il
medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri
di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di
ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma”
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale “è definita amatoriale
l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive
Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al
raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non
regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in
proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”.
Delegazione di Campobasso
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